Art. 20.
                          Norme transitorie
 
   Gli   enti   locali   dovranno  provvedere  entro  il  termine  di
centottanta giorni dall'entrara in vigore  della  presente  legge  ad
adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute.
   Le  norme relative ai corsi per primo inquadramento previste dalla
presente legge non sono applicabili ai concorsi  gia'  banditi  prima
dell'entrata in vigore della stessa.