Art. 20. Norme transitorie Gli enti locali dovranno provvedere entro il termine di centottanta giorni dall'entrara in vigore della presente legge ad adeguare i propri regolamenti alle norme in essa contenute. Le norme relative ai corsi per primo inquadramento previste dalla presente legge non sono applicabili ai concorsi gia' banditi prima dell'entrata in vigore della stessa.