Art. 21. Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 30 novembre 1987 BELTRAMI