Art. 21.
                          Entrata in vigore
 
   La  presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo
a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Piemonte.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel "Bollettino
ufficiale" della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 30 novembre 1987
 
                               BELTRAMI