Art. 3. Compiti dei servizi di Polizia locale Il personale preposto allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli precedenti, limitatamente ai servizi di istituto e alle qualifiche possedute, ha il compito di: prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale; vigilare sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione e' di competenza della Polizia locale urbana e rurale; svolgere i servizi di Polizia stradale attribuiti dalla legge alla Polizia municipale; espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto; vigilare sull'integrita' e conservazione del patrimonio pubblico; prestare nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza servizi d'ordine, vigilanza e scorta; eseguire la notificazione degli atti e le relative incombenze dell'ufficio giudiziario di conciliatura; prestare opera di soccorso in occasione di calamita' e disastri e privati infortuni. Gli appartenenti ai servizi di cui sopra adempiono inoltre alle incombenze di Polizia amministrativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' da quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.