Art. 3.
                Compiti dei servizi di Polizia locale
 
   Il  personale preposto allo svolgimento delle funzioni di cui agli
articoli precedenti, limitatamente ai  servizi  di  istituto  e  alle
qualifiche possedute, ha il compito di:
    prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale;
    vigilare  sull'osservanza  delle  leggi  statali e regionali, dei
regolamenti e delle ordinanze la  cui  esecuzione  e'  di  competenza
della Polizia locale urbana e rurale;
    svolgere  i  servizi  di  Polizia stradale attribuiti dalla legge
alla Polizia municipale;
    espletare  i  servizi  di  informazione,  di  accertamento  e  di
rilevazione connessi ai compiti di istituto;
    vigilare sull'integrita' e conservazione del patrimonio pubblico;
    prestare   nell'interesse  dell'amministrazione  di  appartenenza
servizi d'ordine, vigilanza e scorta;
    eseguire  la  notificazione  degli  atti e le relative incombenze
dell'ufficio giudiziario di conciliatura;
    prestare opera di soccorso in occasione di calamita' e disastri e
privati infortuni.
   Gli  appartenenti  ai  servizi di cui sopra adempiono inoltre alle
incombenze  di  Polizia  amministrativa  previste  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' da quanto
previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.