Art. 4. Protezione civile In caso di calamita' il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali. La giunta regionale, sentiti gli organi cui e' attribuita la competenza in materia, impartira' specifiche direttive che devono essere attuate dal personale dipendente dei singoli enti interessati. I competenti organi degli enti locali territoriali sono tenuti a mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumenti in carico alla Polizia locale e assicurare l'aggiornamento professionale per gli operatori addetti.