Art. 4.
                          Protezione civile
 
   In  caso  di calamita' il personale preposto ai servizi di Polizia
locale assicura l'immediato intervento  ed  i  collegamenti  con  gli
altri  servizi  operanti  nel  settore,  nel quadro dei provvedimenti
regionali.
   La  giunta  regionale,  sentiti  gli  organi  cui e' attribuita la
competenza in materia, impartira'  specifiche  direttive  che  devono
essere attuate dal personale dipendente dei singoli enti interessati.
   I  competenti  organi degli enti locali territoriali sono tenuti a
mantenere in efficienza operativa i mezzi e strumenti in carico  alla
Polizia  locale  e  assicurare  l'aggiornamento professionale per gli
operatori addetti.