Art. 6.
              Dipendenza del servizio di Polizia locale
 
   Le  strutture  organizzative  del  servizio di Polizia locale od i
corpi dei Vigili urbani, dove  esistano,  dipendono  per  l'esercizio
delle funzioni dal sindaco o dell'assessore da lui delegato, il quale
impartisce le direttive e gli ordini.
   Allorquando  il  servizio e' consorziato il personale, pur essendo
inquadrato nell'organico del consorzio, esercita le proprie  funzioni
alle  dipendenze del competente organo dell'amministrazione presso il
quale e' comandato. Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a
determinare la dipendenza gerarchica e funzionale.
   Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia
locale in concorso con quelli di altri enti locali, o  con  le  forze
dell'ordine  dello  Stato  o  della  protezione  civile,  il  sindaco
promuove le opportune intese ed impartisce  le  necessarie  direttive
organizzative,  attraverso  la  struttura  gerarchica, sia per quanto
attiene le modalita' che i limiti dell'impiego,  compatibilmente  con
le altre esigenze locali.
   In   tal   caso  non  resta  modificata  la  primitiva  dipendenza
gerarchica degli operatori.
   In conformita' alle norme dei regolamenti organici di ciascun ente
il personale assegnato al servizio puo' essere distaccato o comandato
temporaneamente  a svolgere funzioni di Polizia locale sul territorio
di un ente locale diverso da quello di appartenenza nell'ambito delle
proprie  attribuzioni,  dandone  preventiva comunicazione al Prefetto
competente per territorio.