Art. 6. Dipendenza del servizio di Polizia locale Le strutture organizzative del servizio di Polizia locale od i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, dipendono per l'esercizio delle funzioni dal sindaco o dell'assessore da lui delegato, il quale impartisce le direttive e gli ordini. Allorquando il servizio e' consorziato il personale, pur essendo inquadrato nell'organico del consorzio, esercita le proprie funzioni alle dipendenze del competente organo dell'amministrazione presso il quale e' comandato. Negli altri casi saranno i regolamenti comunali a determinare la dipendenza gerarchica e funzionale. Quando si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con quelli di altri enti locali, o con le forze dell'ordine dello Stato o della protezione civile, il sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative, attraverso la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalita' che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali. In tal caso non resta modificata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori. In conformita' alle norme dei regolamenti organici di ciascun ente il personale assegnato al servizio puo' essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere funzioni di Polizia locale sul territorio di un ente locale diverso da quello di appartenenza nell'ambito delle proprie attribuzioni, dandone preventiva comunicazione al Prefetto competente per territorio.