Art. 9.
        Professionalita' degli operatori della Polizia locale
 
   Agli   agenti   di   Polizia   locale   dovra'   essere  garantita
l'acquisizione,  anche  attraverso  i  corsi  di  cui  ai  successivi
articoli   13   e  14,  di  una  sufficiente  professionalita'  volta
soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.;
    autosufficienza operativa;
    capacita'  di  intessere,  con  il  cittadino  e  la  societa' un
rapporto equilibrato e corretto;
    capacita' di instaurare con il cittadino un rapporto di reciproca
fiducia atta ad agevolare l'espletamento delle funzioni degli  agenti
di Polizia locale.