Art. 9. Professionalita' degli operatori della Polizia locale Agli agenti di Polizia locale dovra' essere garantita l'acquisizione, anche attraverso i corsi di cui ai successivi articoli 13 e 14, di una sufficiente professionalita' volta soprattutto al raggiungimento dei seguenti obiettivi: conoscenza di leggi, regolamenti, circolari, ecc.; autosufficienza operativa; capacita' di intessere, con il cittadino e la societa' un rapporto equilibrato e corretto; capacita' di instaurare con il cittadino un rapporto di reciproca fiducia atta ad agevolare l'espletamento delle funzioni degli agenti di Polizia locale.