Art. 11.
 
   1.  I  concorsi speciali per la 3a e la 6a qualifica, gia' banditi
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  vengono
espletati  secondo le procedure previste nei rispettivi bandi e senza
riapertura dei termini ivi  previsti,  fatta  salva  la  composizione
della  commissione  giudicatrice  che  verra'  nominata  ai sensi del
precedente art.  5  e  fatta  salva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art. 31, della legge
regionale n. 42/86 come  modificato  dall'ultimo  comma  dell'art.  5
della presente legge.