Art. 11. 1. I concorsi speciali per la 3a e la 6a qualifica, gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono espletati secondo le procedure previste nei rispettivi bandi e senza riapertura dei termini ivi previsti, fatta salva la composizione della commissione giudicatrice che verra' nominata ai sensi del precedente art. 5 e fatta salva la facolta' di utilizzare la graduatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31, della legge regionale n. 42/86 come modificato dall'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge.