Art. 2. 1. L'art. 29 della legge regionale n. 42/86 e' sostituito dal seguente: "Art. 29. (Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica dirigenziale). - 1. Al concorso di cui al comma primo del precedente art. 28 sono ammessi a partecipare i dipendenti che, per effetto della norma di prima applicazione di cui all'art. 43 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, sono stati inquadrati nella 1a qualifica dirigenziale. 2. Il concorso avviene con le modalita' stabilite dai successivi commi. 3. I candidati al concorso devono presentare, nel termine di 15 giorni da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda di partecipazione al concorso per la 2a qualifica dirigenziale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato all'assessorato al personale, servizio assunzioni e inquadramento; per la determinazione del termine di scadenza fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante. 4. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al comma primo del presente articolo e il titolo di studio posseduto. I candidati devono allegare alla domanda un curriculum compilato su apposito modulo, il cui modello con le relative istruzioni per la redazione e' unito alla deliberazione della giunta regionale n. 40-8781 del 4 novembre 1986 quale allegato B), nel quale i candidati illustrano l'attivita' svolta presso l'ente di provenienza e presso gli uffici regionali fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il curriculum non deve essere autenticato. 5. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata a norma di legge. 6. I titoli valutabili ai fini del concorso devono essere posseduti alla data del 2 ottobre 1986. 7. I titoli di cui alle lettere A) e C) del successivo comma dodicesimo sono documentati d'ufficio dall'amministrazione regionale, sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande. 8. Il titolo di studio di cui alla lettera B) dello stesso comma deve essere prodotto dai candidati all'atto della domanda, deve essere redatto in conformita' alle vigenti disposizioni della legge sul bollo, deve essere rilasciato dall'autorita' competente e deve avere valore legale ai sensi delle vigenti leggi. 9. La commissione giudicatrice e' formata dai componenti la giunta regionale e dal presidente del consiglio regionale ed e' presieduta dal presidente della giunta regionale. 10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, scelto dalla giunta regionale tra i funzionari addetti ai servizi del personale. 11. La commissione decide sull'ammissione od esclusione dei candidati e formula la graduatoria di merito del concorso. 12. La commissione, per la formulazione della graduatoria del concorso, ha a disposizione punti fino ad un massimo di 80. La commissione valuta i titoli di cui alle successive lettere A), B) e C) per un totale massimo di 56 punti, e altresi', fa luogo alla valutazione attitudinale di cui alla successiva lettera D) per un totale massimo di 24 punti: A) TITOLI DI SERVIZIO: fino ad un max. di 28 punti Servizio di ruolo prestato in Regione in 1a qualifica dirigenziale, o nell'ottavo livello funzionale o nelle qualifiche corrispondenti di cui alla legge regionale n. 22/74, punti 2 per anno. Servizio di ruolo in qualifiche dirigenziali presso enti pubblici, punti 1,5 per anno. Servizio di ruolo e non di ruolo in carriera o posizione direttiva presso la Regione o altri enti pubblici, punti 1 per anno. B) TITOLO DI STUDIO: Diploma di laurea, punti 8. C) TITOLI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE: fino ad un max. di 20 punti Svolgimento in atto o pregresso della funzione di responsabile di servizio regionale, o di funzione ritenuta, con atto deliberativo della giunta regionale, ascrivibile alla medesima, punti 4 per anno. D) ATTITUDINE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DELLA 2a QUALIFICA DIRIGENZIALE: fino ad un max. di 24 punti 13. La valutazione dei titoli di cui alle lettere A), B) e C) e' riferita alla data del 2 ottobre 1986, mentre la valutazione dell'attitudine di cui alla lettera D) e' riferita al servizio prestato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 14. I titoli di servizio di cui al precedente comma dodicesimo, lettera A), sono valutabili fino ad un massimo di 14 anni; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori a 16 giorni; sono valutabili esclusivamente i servizi validi agli effetti giuridici, fatto salvo quanto previsto al successivo comma. 15. Per il personale comandato, per il primo funzionamento della Regione, il periodo di servizio prestato in posizione di comando presso la Regione stessa e' equiparato, ai fini della valutazione dei servizi di cui al precedente comma dodicesimo, lettera A), al servizio prestato nella qualifica di primo inquadramento regionale. 16. Per i titoli di cui alla lettera C) sono valutabili esclusivamente le funzioni svolte, attribuite con atto deliberativo della giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni, o in attuazione di specifiche leggi di settore; non sono valutabili le frazioni di mese inferiori ai 16 giorni. 17. Nel caso in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare pari o superiore alla censura, il punteggio, di cui alla lettera C), non viene attribuito. 18. La valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma dodicesimo, lettera D), viene effettuata dalla commissione tenendo conto dei seguenti quattro elementi di giudizio, riferiti al servizio prestato dai candidati fino alla data di entrata in vigore della presente legge: preparazione ed esperienza professionale, adeguate al ruolo da ricoprire; capacita' di autonomia di giudizio e capacita' di assunzione di responsabilita', adeguate al ruolo da ricoprire; effettive collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'ente, adeguate al ruolo da ricoprire; stima e prestigio goduti all'interno dell'amministrazione, nonche' all'esterno dell'amministrazione per rapporti d'ufficio, adeguati al ruolo da ricoprire. 19. La commissione su ciascun candidato esprime la propria valutazione, in ordine all'attitudine di cui alla lettera D), su proposta del componente della commissione avente qualita' di assessore al personale, formulata su parere del componente della commissione avente qualita' di assessore competente per il settore cui fa riferimento l'attivita' svolta dal candidato, nonche', per il personale del consiglio regionale, su parere del componente della commissione avente qualita' di presidente del consiglio regionale. La proposta del componente della commissione avente qualita' di assessore al personale sara' riferita, per ogni candidato, alla sussistenza o non sussistenza di ciascun elemento di giudizio indicato al precedente comma diciottesimo. Il punteggio viene attribuito dalla commissione assegnando ad ogni elemento di giudizio valutato positivamente punti 6; per gli elementi di giudizio valutati negativamente non e' attribuito alcun posto; il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun elemento di giudizio. La valutazione della commissione dell'attitudine di cui al precedente comma dodicesimo, lettera D), e' portata a conoscenza dei candidati con la comunicazione relativa al provvedimento di approvazione della graduatoria. La commissione, al fine della valutazione dell'attitudine di cui al precedente comma dodicesimo, lettera D), esamina i curricula presentati dai candidati e ogni altro documento ritenuto utile, esistente agli atti dell'amministrazione, nonche' i fascicoli personali dei candidati acquisiti eventualmente dalla commissione. 20. In caso di parita' di punteggio totale conseguito a seguito della valutazione dei titoli e dell'attitudine ha precedenza il candidato in possesso della maggiore anzianita' di servizio dirigenziale e, in caso di ulteriore parita', ha precedenza il candidato in possesso di maggiore anzianita' di servizio complessivo. 21. La giunta regionale copre tutti i posti disponibili provvedendo con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria, alla nomina dei vincitori ed all'inquadramento dei medesimi nei posti di 2a qualifica dirigenziale, nonche' provvede in base alle esigenze funzionali dell'ente, con separati provvedimenti, all'assegnazione dei vincitori nominati ai posti di struttura ed all'attribuzione delle relative responsabilita', secondo quanto previsto al precedente art. 28. 22. Acquisiscono il diritto all'inquadramento alla 2a qualifica dirigenziale tutti i dipendenti utilmente inseriti nella graduatoria nei limiti dei posti disponibili ed in ruolo alla data della nomina".