Art. 2.
 
   1.  L'art.  29  della  legge  regionale n. 42/86 e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  29. (Norme per la prima copertura dei posti di 2a qualifica
dirigenziale). - 1. Al concorso di cui al comma primo del  precedente
art.  28  sono  ammessi  a  partecipare i dipendenti che, per effetto
della norma di prima applicazione di  cui  all'art.  43  della  legge
regionale  16  agosto  1984,  n.  40,  sono stati inquadrati nella 1a
qualifica dirigenziale.
   2.  Il  concorso avviene con le modalita' stabilite dai successivi
commi.
   3.  I  candidati  al concorso devono presentare, nel termine di 15
giorni da quello successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, apposita domanda di partecipazione al concorso per la
2a qualifica dirigenziale mediante plico raccomandato con  avviso  di
ricevimento   indirizzato   all'assessorato  al  personale,  servizio
assunzioni e inquadramento; per  la  determinazione  del  termine  di
scadenza   fara'   fede  la  data  del  timbro  dell'ufficio  postale
accettante.
   4.  Nella  domanda  i  candidati  devono  dichiarare  di essere in
possesso del requisito di cui al comma primo del presente articolo  e
il  titolo  di  studio  posseduto.  I  candidati devono allegare alla
domanda un curriculum compilato su apposito modulo,  il  cui  modello
con   le   relative   istruzioni  per  la  redazione  e'  unito  alla
deliberazione della giunta regionale n. 40-8781 del 4  novembre  1986
quale  allegato  B),  nel  quale  i  candidati illustrano l'attivita'
svolta presso l'ente di provenienza e  presso  gli  uffici  regionali
fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge. Il
curriculum non deve essere autenticato.
   5. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata
a norma di legge.
   6.  I  titoli  valutabili  ai  fini  del  concorso  devono  essere
posseduti alla data del 2 ottobre 1986.
   7.  I  titoli  di  cui  alle  lettere A) e C) del successivo comma
dodicesimo sono documentati d'ufficio dall'amministrazione regionale,
sulla  base degli atti in possesso dell'amministrazione al termine di
scadenza previsto per la presentazione delle domande.
   8.  Il  titolo di studio di cui alla lettera B) dello stesso comma
deve essere prodotto  dai  candidati  all'atto  della  domanda,  deve
essere  redatto  in conformita' alle vigenti disposizioni della legge
sul bollo, deve essere rilasciato dall'autorita'  competente  e  deve
avere valore legale ai sensi delle vigenti leggi.
   9. La commissione giudicatrice e' formata dai componenti la giunta
regionale e dal presidente del consiglio regionale ed  e'  presieduta
dal presidente della giunta regionale.
   10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, scelto
dalla giunta regionale  tra  i  funzionari  addetti  ai  servizi  del
personale.
   11.  La  commissione  decide  sull'ammissione  od  esclusione  dei
candidati e formula la graduatoria di merito del concorso.
   12.  La  commissione,  per  la  formulazione della graduatoria del
concorso, ha a disposizione punti  fino  ad  un  massimo  di  80.  La
commissione  valuta  i titoli di cui alle successive lettere A), B) e
C) per un totale massimo di 56  punti,  e  altresi',  fa  luogo  alla
valutazione  attitudinale  di  cui  alla successiva lettera D) per un
totale massimo di 24 punti:
 A) TITOLI DI SERVIZIO:
   fino ad un max. di 28 punti
   Servizio   di   ruolo   prestato   in   Regione  in  1a  qualifica
dirigenziale, o nell'ottavo livello  funzionale  o  nelle  qualifiche
corrispondenti  di  cui  alla  legge  regionale n. 22/74, punti 2 per
anno.
   Servizio di ruolo in qualifiche dirigenziali presso enti pubblici,
punti 1,5 per anno.
   Servizio di ruolo e non di ruolo in carriera o posizione direttiva
presso la Regione o altri enti pubblici, punti 1 per anno.
 B) TITOLO DI STUDIO:
   Diploma di laurea, punti 8.
 C)   TITOLI   CONNESSI   ALLO   SVOLGIMENTO   DI   FUNZIONI   PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE:
   fino ad un max. di 20 punti
   Svolgimento  in atto o pregresso della funzione di responsabile di
servizio regionale, o di funzione  ritenuta,  con  atto  deliberativo
della  giunta regionale, ascrivibile alla medesima, punti 4 per anno.
  D)  ATTITUDINE  ALLO  SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI PROPRIE DELLA 2a
QUALIFICA DIRIGENZIALE:
   fino ad un max. di 24 punti
  13.  La  valutazione  dei titoli di cui alle lettere A), B) e C) e'
riferita  alla  data  del  2  ottobre  1986,  mentre  la  valutazione
dell'attitudine  di  cui  alla  lettera  D)  e'  riferita al servizio
prestato fino alla data dell'entrata in vigore della presente  legge.
   14.  I  titoli  di servizio di cui al precedente comma dodicesimo,
lettera A), sono valutabili fino ad un massimo di 14 anni;  non  sono
valutabili le frazioni di mese inferiori a 16 giorni; sono valutabili
esclusivamente i servizi validi agli effetti giuridici,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma.
   15.  Per  il personale comandato, per il primo funzionamento della
Regione, il periodo di servizio  prestato  in  posizione  di  comando
presso la Regione stessa e' equiparato, ai fini della valutazione dei
servizi di  cui  al  precedente  comma  dodicesimo,  lettera  A),  al
servizio prestato nella qualifica di primo inquadramento regionale.
   16.   Per  i  titoli  di  cui  alla  lettera  C)  sono  valutabili
esclusivamente le funzioni svolte, attribuite con  atto  deliberativo
della  giunta  regionale,  in  attuazione  della  legge  regionale 17
dicembre 1979, n. 73 e successive modifiche  ed  integrazioni,  o  in
attuazione  di  specifiche  leggi  di settore; non sono valutabili le
frazioni di mese inferiori ai 16 giorni.
   17.  Nel  caso in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione
disciplinare pari o superiore alla censura, il punteggio, di cui alla
lettera C), non viene attribuito.
   18.  La  valutazione  dell'attitudine  di  cui al precedente comma
dodicesimo, lettera D), viene effettuata  dalla  commissione  tenendo
conto dei seguenti quattro elementi di giudizio, riferiti al servizio
prestato dai candidati fino alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge:
    preparazione  ed  esperienza  professionale, adeguate al ruolo da
ricoprire;
    capacita'  di  autonomia di giudizio e capacita' di assunzione di
responsabilita', adeguate al ruolo da ricoprire;
    effettive collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli
obiettivi dell'ente, adeguate al ruolo da ricoprire;
    stima   e   prestigio  goduti  all'interno  dell'amministrazione,
nonche'  all'esterno  dell'amministrazione  per  rapporti  d'ufficio,
adeguati al ruolo da ricoprire.
   19.  La  commissione  su  ciascun  candidato  esprime  la  propria
valutazione, in ordine all'attitudine di  cui  alla  lettera  D),  su
proposta   del   componente  della  commissione  avente  qualita'  di
assessore al personale, formulata  su  parere  del  componente  della
commissione  avente  qualita'  di assessore competente per il settore
cui fa riferimento l'attivita' svolta dal candidato, nonche', per  il
personale  del  consiglio  regionale,  su parere del componente della
commissione avente qualita' di presidente del consiglio regionale. La
proposta   del   componente  della  commissione  avente  qualita'  di
assessore al personale  sara'  riferita,  per  ogni  candidato,  alla
sussistenza  o  non  sussistenza  di  ciascun  elemento  di  giudizio
indicato  al  precedente  comma  diciottesimo.  Il  punteggio   viene
attribuito  dalla commissione assegnando ad ogni elemento di giudizio
valutato positivamente punti 6; per gli elementi di giudizio valutati
negativamente non e' attribuito alcun posto; il punteggio complessivo
e' determinato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun  elemento
di  giudizio. La valutazione della commissione dell'attitudine di cui
al precedente comma dodicesimo, lettera D), e' portata  a  conoscenza
dei  candidati  con  la  comunicazione  relativa  al provvedimento di
approvazione  della  graduatoria.  La  commissione,  al  fine   della
valutazione  dell'attitudine  di  cui al precedente comma dodicesimo,
lettera D), esamina i curricula presentati dai candidati e ogni altro
documento  ritenuto  utile, esistente agli atti dell'amministrazione,
nonche' i fascicoli personali dei candidati  acquisiti  eventualmente
dalla commissione.
   20.  In  caso  di parita' di punteggio totale conseguito a seguito
della valutazione dei  titoli  e  dell'attitudine  ha  precedenza  il
candidato   in   possesso   della  maggiore  anzianita'  di  servizio
dirigenziale e, in  caso  di  ulteriore  parita',  ha  precedenza  il
candidato in possesso di maggiore anzianita' di servizio complessivo.
   21.   La   giunta   regionale  copre  tutti  i  posti  disponibili
provvedendo  con   propria   deliberazione   all'approvazione   della
graduatoria,  alla  nomina  dei  vincitori  ed  all'inquadramento dei
medesimi nei posti di 2a qualifica dirigenziale, nonche' provvede  in
base  alle esigenze funzionali dell'ente, con separati provvedimenti,
all'assegnazione dei vincitori nominati  ai  posti  di  struttura  ed
all'attribuzione   delle  relative  responsabilita',  secondo  quanto
previsto al precedente art. 28.
   22.  Acquisiscono  il  diritto all'inquadramento alla 2a qualifica
dirigenziale tutti i dipendenti utilmente inseriti nella  graduatoria
nei limiti dei posti disponibili ed in ruolo alla data della nomina".