Art. 3.
 
   1.  Alla  legge  regionale 8 settembre 1986, n. 42, e' aggiunto il
seguente articolo:
   "Art.  29-bis.  (Corso  concorso  pubblico  per  l'accesso alla 1a
qualifica funzionale dirigenziale). - 1. L'accesso alla 1a  qualifica
funzionale  dirigenziale, di cui all'art. 21 della legge regionale 16
agosto 1984, n. 40, avviene per concorso pubblico, ovvero, per  corso
concorso pubblico, per profili professionali.
   2.  Le  procedure  del corso concorso pubblico si articolano nelle
seguenti due fasi:
     a)  la  prima  fase,  inerente  la  selezione  dei candidati per
l'ammissione al corso di formazione specifico per  i  posti  messi  a
concorso;   tale   fase   consiste  in  una  valutazione  dei  titoli
professionali e di servizio, nonche',  dell'esperienza  professionale
maturata  dai  candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta
dei candidati stessi, attinenti la professionalita' dei posti messi a
concorso;
    b) la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la
cui durata e le cui caratteristiche vengono  determinate,  a  seconda
dei  profili professionali, con deliberazione di giunta regionale; al
termine del corso  viene  effettuato  un  accertamento  finale  sulla
formazione  conseguita  mediante due prove d'esame, che consistono in
una prova scritta ed in un colloquio; il risultato dell'esame e' dato
complessivamente  dalla  somma  del  punteggio  attribuito alla prova
scritta ed alla prova orale.
   3.  Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione e'
determinato secondo i limiti e le modalita' previste dal  regolamento
sui  concorsi, approvato con deliberazione del consiglio regionale in
data  11  giugno  1981,  n.  164-5269  cosi'  come   modificato   con
deliberazione   del   consiglio  regionale  dell'11  marzo  1982,  n.
262-2217.
   4.  La  commissione  giudicatrice  fara'  luogo  all'ammissione od
esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli  professionali,
all'espletamento   delle   prove  sopracitate,  all'attribuzione  dei
relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di  ammissione
al corso e della graduatoria finale di merito.
   5. Almeno uno degli esperti componenti la commissione giudicatrice
dovra' essere scelto tra i docenti del corso di formazione.
   6.   Gli  specifici  requisiti  di  accesso  per  ciascun  profilo
professionale, nonche', le modalita' di  espletamento  del  corso  di
formazione  e  del  relativo  concorso,  saranno  determinati, previo
confronto con le organizzazioni sindacali, dalla giunta regionale.
   7.  Entro  trenta  giorni  dall'attuazione  dell'art.  29  saranno
indetti i concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale".