Art. 3. 1. Alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 29-bis. (Corso concorso pubblico per l'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale). - 1. L'accesso alla 1a qualifica funzionale dirigenziale, di cui all'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, avviene per concorso pubblico, ovvero, per corso concorso pubblico, per profili professionali. 2. Le procedure del corso concorso pubblico si articolano nelle seguenti due fasi: a) la prima fase, inerente la selezione dei candidati per l'ammissione al corso di formazione specifico per i posti messi a concorso; tale fase consiste in una valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonche', dell'esperienza professionale maturata dai candidati, tramite un colloquio su argomenti, a scelta dei candidati stessi, attinenti la professionalita' dei posti messi a concorso; b) la seconda fase, consistente nello svolgimento di un corso, la cui durata e le cui caratteristiche vengono determinate, a seconda dei profili professionali, con deliberazione di giunta regionale; al termine del corso viene effettuato un accertamento finale sulla formazione conseguita mediante due prove d'esame, che consistono in una prova scritta ed in un colloquio; il risultato dell'esame e' dato complessivamente dalla somma del punteggio attribuito alla prova scritta ed alla prova orale. 3. Il numero dei candidati da ammettere al corso di formazione e' determinato secondo i limiti e le modalita' previste dal regolamento sui concorsi, approvato con deliberazione del consiglio regionale in data 11 giugno 1981, n. 164-5269 cosi' come modificato con deliberazione del consiglio regionale dell'11 marzo 1982, n. 262-2217. 4. La commissione giudicatrice fara' luogo all'ammissione od esclusione dei candidati, alla valutazione dei titoli professionali, all'espletamento delle prove sopracitate, all'attribuzione dei relativi punteggi, alla formulazione della graduatoria di ammissione al corso e della graduatoria finale di merito. 5. Almeno uno degli esperti componenti la commissione giudicatrice dovra' essere scelto tra i docenti del corso di formazione. 6. Gli specifici requisiti di accesso per ciascun profilo professionale, nonche', le modalita' di espletamento del corso di formazione e del relativo concorso, saranno determinati, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla giunta regionale. 7. Entro trenta giorni dall'attuazione dell'art. 29 saranno indetti i concorsi per l'accesso alla 1a qualifica dirigenziale".