Art. 6. 1. L'art. 32 della legge regionale n. 42/86 e' cosi' sostituito: "Art. 32. (Abrogazione di norme). - 1. Sono abrogate tutte le norme di organizzazione, anche previste da leggi regionali speciali di settore, in contrasto o incompatibili con la presente legge nonche' il quarto e quinto comma dell'art. 43 e l'art. 44 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40". 2. Il punto a) dell'art. 4 del regolamento concorsi pubblici approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 293-4965 del 3 giugno 1982 e' abrogato e sostituito dal seguente: " - a) il numero dei posti messo a concorso e il profilo professionale;".