Art. 6.
 
   1. L'art. 32 della legge regionale n. 42/86 e' cosi' sostituito:
   "Art.  32.  (Abrogazione  di  norme).  - 1. Sono abrogate tutte le
norme di organizzazione, anche previste da leggi  regionali  speciali
di  settore,  in  contrasto  o  incompatibili  con  la presente legge
nonche' il quarto e quinto comma dell'art. 43 e l'art. 44 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40".
   2.  Il  punto  a)  dell'art.  4  del regolamento concorsi pubblici
approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 293-4965 del 3
giugno 1982 e' abrogato e sostituito dal seguente:
   "  -  a)  il  numero  dei  posti  messo  a  concorso  e il profilo
professionale;".