Art. 9. 1. I termini previsti dall'art. 28, comma secondo, della legge regionale n. 42/86, come sostituito dall'art. 1, e dall'art. 29, comma terzo, comma quarto e comma diciannovesimo della legge regionale n. 42/86, come sostituito dall'art. 2, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 'Norme sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte'".