Art. 9.
 
   1.  I  termini  previsti  dall'art. 28, comma secondo, della legge
regionale n. 42/86, come sostituito  dall'art.  1,  e  dall'art.  29,
comma   terzo,  comma  quarto  e  comma  diciannovesimo  della  legge
regionale n.  42/86,  come  sostituito  dall'art.  2,  sono  riferiti
all'entrata in vigore della presente legge "Modifiche ed integrazioni
alla   legge   regionale   8   settembre   1986,   n.    42    'Norme
sull'organizzazione degli uffici della regione Piemonte'".