Art. 10.
                    Rendiconto annuale finanziario
 
   1.  Il  rendiconto  annuale  finanziario  della gestione del fondo
forestale  provinciale  viene  approvato  dalla  commissione  ed   e'
inviato,  previa  sottoscrizione  del presidente e del segretario, al
controllo del dipartimento affari finanziari della provincia e  della
Corte dei conti.
   2.  Al  rendiconto  e'  allegata  la documentazione giustificativa
delle spese sostenute dal servizio foreste, caccia e  pesca  per  gli
interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.
   3.   Le   anticipazioni   concesse   agli   enti   devono   essere
analiticamente evidenziate nella oro  consistenza  iniziale  e  nello
sviluppo  temporale  di  rientro,  con  l'indicazione delle eventuali
difformita' tra rate di rimborsi maturate e versamenti effettuati.
   4.  Il  rendiconto  trovera'  riscontro  nel  conto  giudiziale da
rendersi dal tesoriere ai sensi dell'art. 630 e successivi del  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.