Art. 10. Rendiconto annuale finanziario 1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo forestale provinciale viene approvato dalla commissione ed e' inviato, previa sottoscrizione del presidente e del segretario, al controllo del dipartimento affari finanziari della provincia e della Corte dei conti. 2. Al rendiconto e' allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute dal servizio foreste, caccia e pesca per gli interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse. 3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere analiticamente evidenziate nella oro consistenza iniziale e nello sviluppo temporale di rientro, con l'indicazione delle eventuali difformita' tra rate di rimborsi maturate e versamenti effettuati. 4. Il rendiconto trovera' riscontro nel conto giudiziale da rendersi dal tesoriere ai sensi dell'art. 630 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.