Art. 2.
                             Attribuzioni
 
   1. La commissione forestale provinciale:
    1) esprime motivati pareri:
      a) sulle proposte di piano generale forestale di cui all'art. 2
della legge provinciale n. 48;
      b)  sul programma annuale dei corsi di formazione professionale
per lavoratori addetti alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 12
della legge provinciale n. 48;
   2)   approva   i  progetti  sommari  di  opere  ed  interventi  di
miglioramento  dei  patrimoni  forestali,  predisposti  dal  servizio
foreste, caccia e pesca;
   3)  gestisce  il  fondo  forestale  provinciale di cui all'art. 27
della legge provinciale n. 48 con le modalita' ed i  limiti  indicati
al successivo art. 6 e seguenti;
   4) nomina il componente che deve presiedere le riunioni in caso di
assenza o impedimento del presidente;
   5)  svolge  qualsiasi  altra  funzione  attribuitale  dalla  legge
provinciale n. 48 o da eventuali altri provvedimenti  legislativi  in
materia forestale.