Art. 2. Attribuzioni 1. La commissione forestale provinciale: 1) esprime motivati pareri: a) sulle proposte di piano generale forestale di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 48; b) sul programma annuale dei corsi di formazione professionale per lavoratori addetti alle utilizzazioni boschive di cui all'art. 12 della legge provinciale n. 48; 2) approva i progetti sommari di opere ed interventi di miglioramento dei patrimoni forestali, predisposti dal servizio foreste, caccia e pesca; 3) gestisce il fondo forestale provinciale di cui all'art. 27 della legge provinciale n. 48 con le modalita' ed i limiti indicati al successivo art. 6 e seguenti; 4) nomina il componente che deve presiedere le riunioni in caso di assenza o impedimento del presidente; 5) svolge qualsiasi altra funzione attribuitale dalla legge provinciale n. 48 o da eventuali altri provvedimenti legislativi in materia forestale.