Art. 3
                       Funzioni del Presidente
 
   1.  La commissione e' presieduta dall'assessore cui e' affidata la
materia delle foreste e corpo forestale.
   2. Compete al presidente:
     a) convocare la commissione mediante avviso indicante il giorno,
l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare;
     b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni;
     c)  incaricare  i  servizi competenti o membri della commissione
dell'esame istruttorio delle materie all'ordine del  giorno,  nonche'
dell'eventuale  collaudo delle opere o attrezzature per le quali sono
concesse anticipazioni;
     d)  inviare  ai  componenti  la  commissione, ai fini dell'esame
preliminare, la documentazione inerente le  attribuzioni  di  cui  al
precedente art. 2, n. 1;
     e)  disporre  le  liquidazioni  e i pagamenti a carico del fondo
forestale provinciale;
     f)   disporre   l'attuazione   delle   decisioni  assunte  dalla
commissione;
     g)  adottare  in  caso  d'urgenza  i  provvedimenti  di  cui  al
successivo art. 7,  primo  comma,  e  all'art.  8  bis,  per  importi
complessivamente non superiori a L. 100.000.000, da sottoporsi per la
ratifica alla commissione nella sua prima seduta successiva;
     h)  provvedere  a  tutte  le  altre  operazioni  necessarie alla
migliore attivita' della commissione.