Art. 3 Funzioni del Presidente 1. La commissione e' presieduta dall'assessore cui e' affidata la materia delle foreste e corpo forestale. 2. Compete al presidente: a) convocare la commissione mediante avviso indicante il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare; b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni; c) incaricare i servizi competenti o membri della commissione dell'esame istruttorio delle materie all'ordine del giorno, nonche' dell'eventuale collaudo delle opere o attrezzature per le quali sono concesse anticipazioni; d) inviare ai componenti la commissione, ai fini dell'esame preliminare, la documentazione inerente le attribuzioni di cui al precedente art. 2, n. 1; e) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo forestale provinciale; f) disporre l'attuazione delle decisioni assunte dalla commissione; g) adottare in caso d'urgenza i provvedimenti di cui al successivo art. 7, primo comma, e all'art. 8 bis, per importi complessivamente non superiori a L. 100.000.000, da sottoporsi per la ratifica alla commissione nella sua prima seduta successiva; h) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attivita' della commissione.