Art. 4.
                 Validita' delle riunioni e votazioni
 
   1.  Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della
meta' piu' uno dei componenti la commissione.
   2.  La  suddetta  individuazione  viene  effettuata dal presidente
entro la mezz'ora successiva all'ora di convocazione.
   3.  Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei
presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
   4.  Puo'  votare  il  componente  effettivo  o, in sua assenza, il
supplente,  purche'  chi  vota  abbia  assistito   alla   discussione
dell'oggetto della decisione.
   5. Il voto viene espresso per alzata di mano.