Art. 4. Validita' delle riunioni e votazioni 1. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti la commissione. 2. La suddetta individuazione viene effettuata dal presidente entro la mezz'ora successiva all'ora di convocazione. 3. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Puo' votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purche' chi vota abbia assistito alla discussione dell'oggetto della decisione. 5. Il voto viene espresso per alzata di mano.