Art. 6
                     Fondo forestale provinciale
 
   1. Al fondo forestale provinciale affluiscono le seguenti somme:
    1) gli accantonamenti di cui alle lettere a) , b) , c), dell'art.
27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m.
    L'entita'  degli  accantonamenti  sugli  introiti derivanti dalle
utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento e' di norma
determinata sulla base del valore stimato dagli uffici forestali, per
il prodotto assegnato ad uso commercio, all'atto  dell'emissione  del
relativo verbale.
    Gli   accantonamenti   sugli   introiti   realizzati   per  tagli
straordinari sono determinati e gestiti in conformita' degli articoli
131 e 133 del regio decreto n. 3267/23.
    Il   versamento   al  fondo  forestale  e'  effettuato  dall'ente
proprietario alla stipula  dell'atto  di  vendita  dei  prodotti.  La
commissione  forestale puo' stabilire deroghe e modalita' diverse che
comunque facciano salva l'entita' e l'introito degli accantonamenti;
    2) le somme ed i versamenti di cui alle lettere d) , e) dell'art.
27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m.
   2. La commissione provvede alla gestione del fondo mediante:
     a)  aperture  di  credito  a  favore  del dirigente del servizio
foreste, caccia e pesca per le spese relative alla  esecuzione  delle
opere e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali;
     b)  anticipazioni ai comuni e agli altri enti, di cui all'art. 3
della legge provinciale n. 48/78 e s.m., per la  realizzazione  degli
interventi di cui al capo I della stessa legge;
     c) restituzione degli accantonamenti di cui alle lettere a) , b)
, c) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m. ai comuni e
agli  altri  enti, di cui all'art. 3 della citata legge, che eseguano
direttamente  le  opere  e  gli   interventi   di   miglioramento   e
manutenzione dei patrimoni forestali.