Art. 6 Fondo forestale provinciale 1. Al fondo forestale provinciale affluiscono le seguenti somme: 1) gli accantonamenti di cui alle lettere a) , b) , c), dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m. L'entita' degli accantonamenti sugli introiti derivanti dalle utilizzazioni boschive disposti dai piani di assestamento e' di norma determinata sulla base del valore stimato dagli uffici forestali, per il prodotto assegnato ad uso commercio, all'atto dell'emissione del relativo verbale. Gli accantonamenti sugli introiti realizzati per tagli straordinari sono determinati e gestiti in conformita' degli articoli 131 e 133 del regio decreto n. 3267/23. Il versamento al fondo forestale e' effettuato dall'ente proprietario alla stipula dell'atto di vendita dei prodotti. La commissione forestale puo' stabilire deroghe e modalita' diverse che comunque facciano salva l'entita' e l'introito degli accantonamenti; 2) le somme ed i versamenti di cui alle lettere d) , e) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m. 2. La commissione provvede alla gestione del fondo mediante: a) aperture di credito a favore del dirigente del servizio foreste, caccia e pesca per le spese relative alla esecuzione delle opere e degli interventi di miglioramento dei patrimoni forestali; b) anticipazioni ai comuni e agli altri enti, di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 48/78 e s.m., per la realizzazione degli interventi di cui al capo I della stessa legge; c) restituzione degli accantonamenti di cui alle lettere a) , b) , c) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48/78 e s.m. ai comuni e agli altri enti, di cui all'art. 3 della citata legge, che eseguano direttamente le opere e gli interventi di miglioramento e manutenzione dei patrimoni forestali.