Art. 7.
                         Aperture di credito
 
   1.  Le  aperture  di credito vengono autorizzate dalla commissione
sulla base dei progetti sommari  predisposti  dal  servizio  foreste,
caccia e pesca e approvati dalla commissione medesima.
   2.  I  progetti  sommari saranno compilati secondo le modalita' di
cui all'art. 25 della legge provinciale n. 48.
   3.  L'utilizzo  dei  relativi  ordini  di  accreditamento emessi a
carico del fondo forestale viene effettuato, sulle disponibilita' dei
singoli enti, mediante prelevamento con buoni, ordinativi o assegni a
favore dei creditori.
   4.  Su specifica autorizzazione della commissione, l'utilizzazione
degli ordini  di  accreditamento  puo'  essere  effettuata  anche  in
eccedenza   al   deposito  ascritto  a  nome  dell'ente  interessato,
utilizzando  una   quota   degli   accantonamenti   complessivi   che
risultassero    disponibili   sul   fondo.   L'autorizzazione   resta
subordinata  all'impegno,  contenuto  in  un'apposita   deliberazione
dell'ente  interessato,  di  restituire la somma cosi' anticipata nei
termini e nelle quantita' fissate dalla commissione stessa,  mediante
il  rilascio  di  delegazione  di pagamento nei confronti del proprio
tesoriere, salvo che la  commissione  non  ritenga,  in  presenza  di
motivate  e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di
garanzia. In caso  di  parziale  o  mancata  esecuzione  dei  lavori,
l'ordine di accreditamento viene ridotto proporzionalmente.
   5.   La   rendicontazione  delle  somme  cosi'  erogate,  trovera'
analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario di cui al
successivo art. 10.
   6.  Il  funzionario delegato e' tenuto a inviare alla commissione,
entro il 25 giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, il
rendiconto   delle   somme  erogate  unitamente  alla  documentazione
giustificativa.
   7.  Per  quanto  non previsto ai precedenti comma, si applicano le
vigenti disposizioni in materia di apertura di credito.