Art. 7. Aperture di credito 1. Le aperture di credito vengono autorizzate dalla commissione sulla base dei progetti sommari predisposti dal servizio foreste, caccia e pesca e approvati dalla commissione medesima. 2. I progetti sommari saranno compilati secondo le modalita' di cui all'art. 25 della legge provinciale n. 48. 3. L'utilizzo dei relativi ordini di accreditamento emessi a carico del fondo forestale viene effettuato, sulle disponibilita' dei singoli enti, mediante prelevamento con buoni, ordinativi o assegni a favore dei creditori. 4. Su specifica autorizzazione della commissione, l'utilizzazione degli ordini di accreditamento puo' essere effettuata anche in eccedenza al deposito ascritto a nome dell'ente interessato, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L'autorizzazione resta subordinata all'impegno, contenuto in un'apposita deliberazione dell'ente interessato, di restituire la somma cosi' anticipata nei termini e nelle quantita' fissate dalla commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l'ordine di accreditamento viene ridotto proporzionalmente. 5. La rendicontazione delle somme cosi' erogate, trovera' analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario di cui al successivo art. 10. 6. Il funzionario delegato e' tenuto a inviare alla commissione, entro il 25 giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, il rendiconto delle somme erogate unitamente alla documentazione giustificativa. 7. Per quanto non previsto ai precedenti comma, si applicano le vigenti disposizioni in materia di apertura di credito.