Art. 8.
                       Anticipazioni agli enti
 
   1. La commissione predispone ed approva, sulla base delle proposte
formulate dagli enti interessati, il piano  annuale,  da  articolarsi
anche  per  stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle
A.S.U.C. e agli  altri  enti  pubblici  per  la  realizzazione  degli
interventi  e  delle  misure  tecniche  di  cui al capo I della legge
provinciale  n.  48,  oppure  per  l'acquisto  di  aree  boscate   di
significativa  entita'  di cui all'art. 48 della legge provinciale 23
febbraio 1981, n. 2.
  2.  Il  piano  e'  redatto  tenuto  conto  della  consistenza delle
disponibilita' del fondo forestale indicate alle  lettere  d)  ed  e)
dell'art.  27  della  legge  provinciale  n. 48, nonche' di una quota
delle altre somme che risultassero disponibili sui fondi di cui  alle
altre lettere dell'articolo medesimo.
   3. La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla
base della documentazione presentata dagli interessati e consiste in:
    1) domanda di concessione dell'anticipazione;
    2) deliberazione dell'organo competente;
    3)  progetto  redatto  da  un  tecnico autorizzato ai sensi delle
vigenti leggi per le opere  di  importo  superiore  a  L.  40.000.000
(quarantamilioni),  oppure,  negli  altri  casi,  progetto di massima
predisposto direttamente dall'ente interessato;
    4)   contratto   o   compromesso  preliminare  di  compravendita,
relazione di stima ed  estratto  tavolare,  per  l'acquisto  di  aree
boscate;
    5)  preventivo  di  spesa per gli interventi e le misure tecniche
previsti dagli articoli 3 e 7 della legge provinciale n. 48.
   4.  La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle
anticipazioni, in relazione alla spesa ritenuta  ammissibile  e  alle
possibilita'  di  restituzione  dell'ente  richiedente secondo quanto
indicato dal quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale n. 48.
   5.  La  concessione  delle  anticipazioni  e'  inoltre subordinata
all'impegno, contenuto nella deliberazione dell'ente beneficiario  di
cui  al  n.  2  del  precedente  terzo comma, di restituire l'importo
anticipato nei termini e nelle quantita' fissate  dalla  commissione,
mediante  rilascio  di  delegazione  di  pagamento  nei confronti del
proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in  presenza
di  motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme
di garanzia.
   6. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i
lavori entro un anno dalla data  del  provvedimento  relativo,  salvo
proroga motivata.
   7.  L'erogazione  delle  anticipazioni  concesse  e'  disposta dal
presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione con le
seguenti modalita':
     a) piani di assestamento: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50%
a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da
parte del servizio foreste, caccia e pesca;
     b)  opere  forestali ed infrastrutturali: 50% ad avvenuto inizio
dei lavori, 50%  a  presentazione  del  verbale  di  accertamento  di
regolare  esecuzione  da parte del servizio foreste, caccia e pesca e
in base alla spesa che risultera' dall'applicazione  ai  quantitativi
dei lavori eseguiti dei prezzi unitari approvati con l'aggiunta delle
somme a disposizione nella misura non superiore a quella ammessa;
     c)  acquisto  attrezzature:  unica soluzione a presentazione del
documento commerciale quietanzato e previo accertamento da parte  del
servizio foreste caccia e pesca o di altro incaricato;
     d)  acquisto  di  aree:  unica  soluzione  a  presentazione  del
contratto registrato. In  caso  di  indisponibilita'  del  contratto,
l'erogazione  puo'  essere  disposta anche sulla base del compromesso
preliminare di compravendita.
   8.  L'ente  beneficiario  dovra'  provvedere alla presentazione, a
consuntivo, dello stato  finale  dei  lavori,  ovvero,  nel  caso  di
acquisti di aree, di copia degli atti tavolari definitivi.
   9.  La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate
o comunque non dovute.