Art. 8. Anticipazioni agli enti 1. La commissione predispone ed approva, sulla base delle proposte formulate dagli enti interessati, il piano annuale, da articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai comuni, alle A.S.U.C. e agli altri enti pubblici per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche di cui al capo I della legge provinciale n. 48, oppure per l'acquisto di aree boscate di significativa entita' di cui all'art. 48 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2. 2. Il piano e' redatto tenuto conto della consistenza delle disponibilita' del fondo forestale indicate alle lettere d) ed e) dell'art. 27 della legge provinciale n. 48, nonche' di una quota delle altre somme che risultassero disponibili sui fondi di cui alle altre lettere dell'articolo medesimo. 3. La commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della documentazione presentata dagli interessati e consiste in: 1) domanda di concessione dell'anticipazione; 2) deliberazione dell'organo competente; 3) progetto redatto da un tecnico autorizzato ai sensi delle vigenti leggi per le opere di importo superiore a L. 40.000.000 (quarantamilioni), oppure, negli altri casi, progetto di massima predisposto direttamente dall'ente interessato; 4) contratto o compromesso preliminare di compravendita, relazione di stima ed estratto tavolare, per l'acquisto di aree boscate; 5) preventivo di spesa per gli interventi e le misure tecniche previsti dagli articoli 3 e 7 della legge provinciale n. 48. 4. La commissione determina inoltre l'ammontare e la durata delle anticipazioni, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile e alle possibilita' di restituzione dell'ente richiedente secondo quanto indicato dal quinto comma dell'art. 28 della legge provinciale n. 48. 5. La concessione delle anticipazioni e' inoltre subordinata all'impegno, contenuto nella deliberazione dell'ente beneficiario di cui al n. 2 del precedente terzo comma, di restituire l'importo anticipato nei termini e nelle quantita' fissate dalla commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. 6. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga motivata. 7. L'erogazione delle anticipazioni concesse e' disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione con le seguenti modalita': a) piani di assestamento: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del servizio foreste, caccia e pesca; b) opere forestali ed infrastrutturali: 50% ad avvenuto inizio dei lavori, 50% a presentazione del verbale di accertamento di regolare esecuzione da parte del servizio foreste, caccia e pesca e in base alla spesa che risultera' dall'applicazione ai quantitativi dei lavori eseguiti dei prezzi unitari approvati con l'aggiunta delle somme a disposizione nella misura non superiore a quella ammessa; c) acquisto attrezzature: unica soluzione a presentazione del documento commerciale quietanzato e previo accertamento da parte del servizio foreste caccia e pesca o di altro incaricato; d) acquisto di aree: unica soluzione a presentazione del contratto registrato. In caso di indisponibilita' del contratto, l'erogazione puo' essere disposta anche sulla base del compromesso preliminare di compravendita. 8. L'ente beneficiario dovra' provvedere alla presentazione, a consuntivo, dello stato finale dei lavori, ovvero, nel caso di acquisti di aree, di copia degli atti tavolari definitivi. 9. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.