Art. 8-bis.
                Restituzione accantonamenti agli enti
 
   1. Per l'esecuzione diretta da parte dell'ente degli interventi di
miglioramento e manutenzione del  proprio  patrimonio  forestale,  al
commissione,  su  parere  del  servizio foreste, caccia e pesca, puo'
disporre la restituzione, nei  limiti  di  quanto  necessario,  degli
accantonamenti  disponibili a norme dell'ente medesimo, sulla base di
una domanda  motivata,  munita  di  computo  metrico  estimativo  dei
lavori,  eventualmente  supportata da altri elaborati progettuali. La
concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare  i  lavori
entro  un  anno  dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga
motivata.
   2.  L'erogazione e' disposta dal presidente della commissione, con
proprio atto di liquidazione, per il 50% all'inizio dei lavori e  per
la  restante quota ad avvenuta presentazione, a cura dell'ente, dello
stato finale dei lavori,  vistato  dal  servizio  foreste,  caccia  e
pesca,  e  della  documentazione  di  appoggio  attestante  le  spese
sostenute.
   3.  La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate
o comunque non dovute.