Art. 8-bis. Restituzione accantonamenti agli enti 1. Per l'esecuzione diretta da parte dell'ente degli interventi di miglioramento e manutenzione del proprio patrimonio forestale, al commissione, su parere del servizio foreste, caccia e pesca, puo' disporre la restituzione, nei limiti di quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a norme dell'ente medesimo, sulla base di una domanda motivata, munita di computo metrico estimativo dei lavori, eventualmente supportata da altri elaborati progettuali. La concessione decade se l'ente non ha provveduto ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del provvedimento relativo, salvo proroga motivata. 2. L'erogazione e' disposta dal presidente della commissione, con proprio atto di liquidazione, per il 50% all'inizio dei lavori e per la restante quota ad avvenuta presentazione, a cura dell'ente, dello stato finale dei lavori, vistato dal servizio foreste, caccia e pesca, e della documentazione di appoggio attestante le spese sostenute. 3. La commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute.