Art. 10.
                      Norme transitorie e finali
 
   1.  Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1988.
   2. La pubblicazione della parte III del Bollettino ufficiale della
Regione in fascicoli separati iniziera' il 1 gennaio 1989.
   3. E' abrogata la legge regionale 23 gennaio 1978, n. 12.