Art. 10. Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1988. 2. La pubblicazione della parte III del Bollettino ufficiale della Regione in fascicoli separati iniziera' il 1 gennaio 1989. 3. E' abrogata la legge regionale 23 gennaio 1978, n. 12.