Art. 11. Norma finanziaria 1. All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio preventivo, la cui entita' e' stabilita a norma dell'art. 5, comma 2, della legge regionale di contabilita' 3 marzo 1978, n. 23. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 18 dicembre 1987 MANDARINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale in data 11 novembre 1987 (atto n. 564) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 15 dicembre 1987.