Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  per  l'attuazione della presente legge si fa fronte
con lo stanziamento annuale del cap. 600 del bilancio preventivo,  la
cui  entita'  e'  stabilita a norma dell'art. 5, comma 2, della legge
regionale di contabilita' 3 marzo 1978, n. 23.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 18 dicembre 1987
 
                              MANDARINI
 
  La  presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale in
data 11  novembre  1987  (atto  n.  564)  ed  e'  stata  vistata  dal
commissario del Governo il 15 dicembre 1987.