Art. 2.
           Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti
         e dei decreti del presidente della giunta regionale
 
   1. Presso l'ufficio segreteria della giunta regionale e' tenuta la
"Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e  dei  decreti  del
presidente della giunta regionale", divisa in due parti.
   2.  Nella  prima parte si inseriscono nel testo originale le leggi
ed i regolamenti regionali, i  quali  assumono  un'unica  numerazione
progressiva. Nella seconda parte si inseriscono nel testo originale i
decreti del presidente della giunta regionale.