Art. 2. Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale 1. Presso l'ufficio segreteria della giunta regionale e' tenuta la "Raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e dei decreti del presidente della giunta regionale", divisa in due parti. 2. Nella prima parte si inseriscono nel testo originale le leggi ed i regolamenti regionali, i quali assumono un'unica numerazione progressiva. Nella seconda parte si inseriscono nel testo originale i decreti del presidente della giunta regionale.