Art. 3. Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria 1. Il Bollettino ufficiale della Regione, pubblica a cura della presidenza della giunta regionale, l'ufficio affari generali informazione e stampa, si divide in cinque parti: a) parte I e II (serie generale), da pubblicarsi in un unico fascicolo con periodicita' settimanale il mercoledi' e, ogniqualvolta si renda necessario, in edizione straordinaria; b) parte III, da pubblicarsi con periodicita' settimanale; c) parte IV, da pubblicarsi con periodicita' mensile, il giorno trenta di ogni mese; d) parte V, da pubblicarsi ogni qualvolta vi siano atti per i quali sia stabilita la partecipazione dei cittadini all'esercizio delle funzioni regionali, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nella parte I, sezione I, sono pubblicati integralmente le leggi ed i regolamenti regionali, nonche' gli atti contenenti indirizzi con carattere di generalita', rivolti ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti. 3. Nella parte I, sezione II, sono pubblicati i decreti del presidente della giunta regionale e degli assessori, le delibere della giunta regionale, del consiglio regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 4. La eventuale pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli atti di cui al comma 3 del presente articolo - per intero, per estratto, per sunto o per soli estremi - nonche' la eventuale pubblicazione degli allegati, deve essere espressamente prevista nella parte dispositiva dell'atto. Nella parte dispositiva delle delibere del consiglio regionale e della giunta e' fatta espressa menzione dell'obbligo di esternazione mediante decreto del presidente della giunta regionale. In tal caso non si provvede alla pubblicazione della delibera. Nella parte I, sezione II, vengono altresi' pubblicati i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffusivo. 5. Nella parte II del B.U.R. sono pubblicati, su richiesta degli uffici regionali competenti, gli atti dello Stato che interessino la regione, nonche' gli atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale ed i dispositivi di sentenza ed ordinamento della Corte che riguardano leggi della Regione. 6. Nella parte III sono pubblicati gli avvisi ed i bandi di concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonche', quando la pubblicazione sia obbligatoria e richiesta dagli enti, gli avvisi ed i bandi di concorso delle province, dei comuni e degli altri enti locali della Regione. Gli avvisi ed i bandi di concorso di cui al presente comma sono pubblicati a spese degli enti richiedenti. 7. Nella parte IV sono pubblicate le determinazioni del comitato regionale di controllo, sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni, nonche' la relazione annuale di tale organo prevista dall'art. 30 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48. 8. Nella parte V sono pubblicate le proposte di atti legislativi, regolamentari ed amministrativi di carattere generale, quando ne sia stabilita la partecipazione ai sensi della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Le modalita' di abbonamento al Bollettino ufficiale della Regione, i prezzi di vendita al pubblico e le tariffe per le inserzioni, sono fissati annualmente con decreto del presidente della giunta regionale.