Art. 3.
            Bollettino ufficiale della regione dell'Umbria
 
   1.  Il  Bollettino  ufficiale della Regione, pubblica a cura della
presidenza  della  giunta  regionale,   l'ufficio   affari   generali
informazione e stampa, si divide in cinque parti:
     a)  parte  I  e  II (serie generale), da pubblicarsi in un unico
fascicolo con periodicita' settimanale il mercoledi' e, ogniqualvolta
si renda necessario, in edizione straordinaria;
     b) parte III, da pubblicarsi con periodicita' settimanale;
     c)  parte IV, da pubblicarsi con periodicita' mensile, il giorno
trenta di ogni mese;
     d)  parte  V,  da pubblicarsi ogni qualvolta vi siano atti per i
quali sia stabilita la  partecipazione  dei  cittadini  all'esercizio
delle  funzioni  regionali,  ai sensi della legge regionale 10 luglio
1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Nella  parte  I,  sezione  I, sono pubblicati integralmente le
leggi  ed  i  regolamenti  regionali,  nonche'  gli  atti  contenenti
indirizzi  con  carattere  di generalita', rivolti ad amministrazioni
pubbliche o a categorie di soggetti.
   3.  Nella  parte  I,  sezione  II,  sono  pubblicati i decreti del
presidente della giunta regionale  e  degli  assessori,  le  delibere
della  giunta  regionale,  del  consiglio regionale e dell'ufficio di
presidenza del consiglio regionale.
   4.  La  eventuale  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione degli atti di cui al comma 3  del  presente  articolo  -  per
intero,  per  estratto,  per  sunto  o  per soli estremi - nonche' la
eventuale pubblicazione degli  allegati,  deve  essere  espressamente
prevista  nella  parte dispositiva dell'atto. Nella parte dispositiva
delle delibere del  consiglio  regionale  e  della  giunta  e'  fatta
espressa  menzione  dell'obbligo di esternazione mediante decreto del
presidente della giunta regionale. In tal caso non si  provvede  alla
pubblicazione  della  delibera.  Nella  parte  I, sezione II, vengono
altresi' pubblicati i comunicati che interessino la  generalita'  dei
cittadini  e  la  cui  pubblicita'  risponda ad esigenze di carattere
informativo diffusivo.
   5.  Nella  parte II del B.U.R. sono pubblicati, su richiesta degli
uffici regionali competenti, gli atti dello Stato che interessino  la
regione,  nonche'  gli  atti di promovimento dei giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale ed i  dispositivi  di  sentenza  ed  ordinamento
della Corte che riguardano leggi della Regione.
   6.  Nella  parte  III  sono  pubblicati  gli  avvisi ed i bandi di
concorso della Regione e degli  enti  da  essa  dipendenti,  nonche',
quando  la pubblicazione sia obbligatoria e richiesta dagli enti, gli
avvisi ed i bandi di concorso delle  province,  dei  comuni  e  degli
altri enti locali della Regione. Gli avvisi ed i bandi di concorso di
cui al presente comma sono pubblicati a spese degli enti richiedenti.
   7.  Nella  parte IV sono pubblicate le determinazioni del comitato
regionale di controllo, sugli atti degli  enti  locali  e  delle  sue
sezioni,  nonche'  la  relazione  annuale  di  tale  organo  prevista
dall'art. 30 della legge regionale 31 luglio 1981, n. 48.
   8.  Nella parte V sono pubblicate le proposte di atti legislativi,
regolamentari ed amministrativi di carattere generale, quando ne  sia
stabilita  la partecipazione ai sensi della legge regionale 10 luglio
1972, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
   9.  Le  modalita'  di  abbonamento  al  Bollettino ufficiale della
Regione, i prezzi  di  vendita  al  pubblico  e  le  tariffe  per  le
inserzioni, sono fissati annualmente con decreto del presidente della
giunta regionale.