Art. 4. Testi coordinati e rinvii 1. Qualora un legge o un regolamento dispongano la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o piu' parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche della intera norma nel nuovo testo risultante dalle modificazioni apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico. 2. Qualora una legge o un regolamento abbiano subito diverse e complesse modificazioni disposte nelle forme indicate nel comma 1, l'ufficio affari giuridici, legale e contenzioso con la collaborazione degli uffici direttamente interessati predispone quanto prima, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale le modificazioni siano stampate in modo caratteristico e ne sia specificata la fonte. 3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a preesistenti disposizioni normative, si provvede a pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce alla legge o al regolamento il testo della norme cui viene effettuato il rinvio. 4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in calce alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni cui viene effettuato il rinvio. 5. Le annotazioni in calce previste nei commi 1, 3 e 4 del presente articolo devono essere contenute nella proposta di legge o di regolamento.