Art. 4.
                      Testi coordinati e rinvii
 
   1.  Qualora  un legge o un regolamento dispongano la soppressione,
l'aggiunta o la sostituzione di una o piu' parole nel  corpo  di  una
preesistente  espressione  normativa,  si provvede alla pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione,  in  calce  al  provvedimento
modificativo,  anche  della  intera  norma nel nuovo testo risultante
dalle  modificazioni  apportate,  le  quali  sono  stampate  in  modo
caratteristico.
   2.  Qualora  una  legge  o un regolamento abbiano subito diverse e
complesse modificazioni disposte nelle forme indicate  nel  comma  1,
l'ufficio   affari   giuridici,   legale   e   contenzioso   con   la
collaborazione  degli  uffici  direttamente  interessati   predispone
quanto  prima,  per  la  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione, un testo aggiornato della legge o del regolamento, nel quale
le  modificazioni  siano  stampate  in  modo  caratteristico e ne sia
specificata la fonte.
   3. Qualora una legge o un regolamento contengano numerosi rinvii a
preesistenti disposizioni normative, si  provvede  a  pubblicare  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione,  in  calce  alla  legge  o  al
regolamento il testo della norme cui viene effettuato il rinvio.
   4. Qualora il numero dei rinvii non sia tale da rendere necessario
quanto disposto al comma 3, si provvede alla pubblicazione, in  calce
alla legge o al regolamento, dell'elenco delle disposizioni cui viene
effettuato il rinvio.
   5.  Le  annotazioni  in  calce  previste  nei  commi  1, 3 e 4 del
presente articolo devono essere contenute nella proposta di  legge  o
di regolamento.