Art. 5.
                     Termini per la pubblicazione
 
   1.  La  pubblicazione  delle leggi e dei regolamenti regionali nel
Bollettino ufficiale della Regione avviene quanto prima, subito  dopo
la loro promulgazione.
   2.   Salvo   ogni   diverso   termine   stabilito  con  legge,  la
pubblicazione degli altri atti e' effettuata di  norma  entro  trenta
giorni  dalla  richiesta  alla  presidenza  della  giunta  regionale,
l'ufficio affari generali, informazione e stampa.