Art. 5. Termini per la pubblicazione 1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino ufficiale della Regione avviene quanto prima, subito dopo la loro promulgazione. 2. Salvo ogni diverso termine stabilito con legge, la pubblicazione degli altri atti e' effettuata di norma entro trenta giorni dalla richiesta alla presidenza della giunta regionale, l'ufficio affari generali, informazione e stampa.