Art. 7.
                      Attivita' di informazione
               della produzione normativa della Regione
 
   1.  La  Regione  opera per realizzare la piu' ampia diffusione del
B.U.R., sia mediante iniziative  di  informazione  di  produzione  di
abbonamenti  presso  istituzioni,  enti, privati singoli o associati,
sia  mediante  convenzioni  con  rivendite  private,   sia   mediante
distribuzione  a  cura  del competente ufficio della presidenza della
giunta regionale.