Art. 7. Attivita' di informazione della produzione normativa della Regione 1. La Regione opera per realizzare la piu' ampia diffusione del B.U.R., sia mediante iniziative di informazione di produzione di abbonamenti presso istituzioni, enti, privati singoli o associati, sia mediante convenzioni con rivendite private, sia mediante distribuzione a cura del competente ufficio della presidenza della giunta regionale.