Art. 2. 1. I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati nella misura del 5% dell'importo totale dell'investimento agli Enti locali indicati nell'elenco A allegato alla presente legge e per le opere precisate nello stesso elenco. 2. Le procedure, gli adempimenti ed i requisiti di ammissibilita' sono definite nell'allegato 1 della presente legge. 3. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'eventuale revoca dei contributi assegnati, nel caso di mancata concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, o di rinuncia da parte dell'Ente interessato. 4. Le somme eventualmente revocate possono essere destinate con delibera della giunta regionale, all'assegnazione di nuovi contributi, a condizione che si tratti di opere incluse nell'allegato B alla presente legge. 5. Gli elenchi A e B di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo costituiscono il programma di opere di cui all'art. 10, comma quinto, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167.