Art. 2.
 
   1.  I contributi di cui all'art. 1 sono assegnati nella misura del
5% dell'importo totale dell'investimento agli  Enti  locali  indicati
nell'elenco  A  allegato alla presente legge e per le opere precisate
nello stesso elenco.
   2.  Le procedure, gli adempimenti ed i requisiti di ammissibilita'
sono definite nell'allegato 1 della presente legge.
   3.  La  giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'eventuale
revoca dei contributi assegnati, nel caso di mancata concessione  del
mutuo  da  parte  della  Cassa  depositi e prestiti, o di rinuncia da
parte dell'Ente interessato.
   4.  Le  somme  eventualmente revocate possono essere destinate con
delibera  della   giunta   regionale,   all'assegnazione   di   nuovi
contributi, a condizione che si tratti di opere incluse nell'allegato
B alla presente legge.
   5.  Gli  elenchi A e B di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo
costituiscono il programma di opere di cui all'art. 10, comma quinto,
del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167.