Art. 4.
 
   1.  In  relazione  a  quanto  disposto  dalla  presente  legge  e'
autorizzato per l'esercizio finanziario  1987  a  favore  degli  enti
locali  e  loro  associazioni  che,  usufruendo  di mutui della Cassa
depositi e prestiti realizzano opere nell'ambito:
    a) dell'approvvigionamento idrico;
    b) della fognatura e della depurazione;
la   concessione   di   contributi  in  capitale  di  complessive  L.
12.052.965.000 di cui L.  2.637.363.000  per  le  finalita'  previste
dalla  precedente  lettera  a)  e  L.  9.415.602.000 per le finalita'
previste dalla precedente lettera b).
   2.  Al  finanziamento  dell'onere complessivo di L. 12.052.965.000
previsto dal precedente primo comma si  provvede  mediante  riduzione
per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa
del cap. 2.5.1.5.1.735  "Fondo  per  la  riassegnazione  dei  residui
dichiarati   perenti  di  spese  per  l'attuazione  di  programmi  di
sviluppo" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio
per l'esercizio finanziario 1987.
   3.  In  conseguenza  di quanto disposto dal precedente primo comma
del presente articolo  al  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
   a) Stato di previsione delle spese - Parte II
   a  1)  la  dotazione  finanziaria  di  competenza  e  di cassa del
capitolo 2.4.5.4.5.2163 "Contributi in capitale a favore  degli  Enti
locali  per  interventi  nell'ambito  dell'approvvigionamento  idrico
finanziati da mutui della Cassa depositi e prestiti  e'  incrementata
di L. 2.637.363.000;
   a  2)  la  dotazione  finanziaria  di  competenza  e  di cassa del
capitolo 2.4.5.5.3.2164 "Contributi in capitale a favore  degli  Enti
locali  per  interventi  nell'ambito  delle  fognature  e depurazioni
finanziate da mutui della Cassa depositi e prestiti" e'  incrementata
di L. 9.415.602.000.