Art. 4. 1. In relazione a quanto disposto dalla presente legge e' autorizzato per l'esercizio finanziario 1987 a favore degli enti locali e loro associazioni che, usufruendo di mutui della Cassa depositi e prestiti realizzano opere nell'ambito: a) dell'approvvigionamento idrico; b) della fognatura e della depurazione; la concessione di contributi in capitale di complessive L. 12.052.965.000 di cui L. 2.637.363.000 per le finalita' previste dalla precedente lettera a) e L. 9.415.602.000 per le finalita' previste dalla precedente lettera b). 2. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 12.052.965.000 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.5.1.5.1.735 "Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese per l'attuazione di programmi di sviluppo" iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987. 3. In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma del presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni: a) Stato di previsione delle spese - Parte II a 1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.5.4.5.2163 "Contributi in capitale a favore degli Enti locali per interventi nell'ambito dell'approvvigionamento idrico finanziati da mutui della Cassa depositi e prestiti e' incrementata di L. 2.637.363.000; a 2) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.5.5.3.2164 "Contributi in capitale a favore degli Enti locali per interventi nell'ambito delle fognature e depurazioni finanziate da mutui della Cassa depositi e prestiti" e' incrementata di L. 9.415.602.000.