Art. 5.
 
   1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli
127 della Costituzione e 43 dello  statuto  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  alla  sua  pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione Lombardia.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, addi' 29 giugno 1987
                                          Il Vice Presidente: FINETTI
  (Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 1987
e vistata dal commissario del Governo con nota  del  19  giugno  1987
prot. n. 21802/1227).
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                                                           ALLEGATO 1
 
                  "PROCEDURE, ADEMPIMENTI, REQUISITI
                          DI AMMISSIBILITA'"
                            PROGRAMMA 1987
 
    a) gli ambiti di intervento prioritario sono:
    a 1) approvvigionamento idrico;
    a 2) fognatura e depurazione;
    b)  i  criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti da ammettere ai
contributi sono:
    b 1) che si tratti di progetti esecutivi;
    b  2)  che sia compilato in ogni parte l'apposito modello tipo di
domanda approvato dalla giunta regionale;
    b  3)  che  siano  coerenti  con  la  programmazione regionale di
settore e sovracomunale;
    b   4)  che  sia  allegata  una  dichiarazione  del  sindaco  e/o
presidente dell'ente proponente attestante di essere a conoscenza che
l'eventuale   inserimento  nel  programma  regionale  comportera'  un
contributo, in conto capitale da parte della Regione, minimo  del  5%
dell'importo  complessivo del progetto, unicamente nel caso in cui la
richiesta  di  finanziamento  sia  accolta  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti entro il 31 dicembre 1987;
    b  5)  che abbiano una spesa ritenuta ammissibile non inferiore a
100 milioni di lire per l'approvvigionamento idrico e 500 milioni  di
lire per le fognature e depurazione;
    b  6)  che siano corredati da una deliberazione in copia conforme
all'originale da cui risulti la volonta'  dell'ente  di  accedere  ai
mutui della Cassa depositi e prestiti;
    b  7)  che  si  riferiscano  a  progetti  la cui fattibilita' sia
contenuta nei 36 mesi;
    c)  l'entita' del contributo e' stabilita nella misura minima del
5% con riferimento ai seguenti criteri:
    c 1) sulla base dell'importo complessivo del progetto se riferite
a domande inoltrate da singoli comuni  superiori  a  5.000  abitanti,
province, comunita' montane e consorzi di Enti locali;
    c  2)  sulla  base  della  differenza  fra  il mutuo con onere di
ammortamento a carico dello Stato e l'importo complessivo di progetto
se  riferite  a domande inoltrate da singoli comuni inferiori a 5.000
abitanti per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico;
   d)  gli  adempimenti  e  i termini per la richiesta dei contributi
stessi sono:
    d  1) presentazione delle istanze alla giunta regionale, province
e consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi entro  le  ore  12  del  21
aprile 1987;
   e)  le  procedure,  i  tempi  per la raccolta delle domande e loro
trasmissione alla giunta regionale nonche' i tempi per la  formazione
del programma sono:
    e  1)  trasmissione  da  parte  delle  province  e  dei  consorzi
comprensoriali di Lecco e Lodi alla  giunta  regionale  entro  il  10
maggio  1987, di elenchi di opere per ambito in ordine di graduatoria
con riferimento ai seguenti criteri di priorita':
    e 1.1) opere di approvvigionamento idrico
    relative  alla  realizzazione  di nuovi pozzi resisi necessari in
seguito a rilevamento documentato di inquinanti;
    relative  alla  realizzazione  di reti distributrici nei comuni o
parti di essi privi di tale servizio;
    e 1.2) opere di fognatura/depurazione
    relative  a  reti  di  fognatura  che si allacciano a impianti di
depurazione  esistenti,  in  corso  di  esecuzione  o  comunque  gia'
finanziati;
    relative  a  lavori  corrispondenti ai criteri indicati nel piano
regionale di risanamento delle acque;
    relative  a  lavori  localizzati  in comuni i cui territori siano
stati interamente vincolati  con  apposito  decreto  ministeriale  ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata e integrata dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
    e  2)  la  giunta regionale approva la delibera di cui all'art. 3
della presente legge entro il 31 maggio 1987;
    f) gli adempimenti e i termini a carico dei beneficiari sono:
    f  1)  inoltrare alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza
alla giunta regionale, la richiesta di mutuo integrativo entro il  29
luglio 1987 a pena di decadenza dal contributo;
    f  2)  far  pervenire  alla  giunta  regionale  il certificato di
consegna lavori e la delibera di assunzione del  mutuo  entro  il  31
dicembre 1987.
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  (Omissis).