Art. 5. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, addi' 29 giugno 1987 Il Vice Presidente: FINETTI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 maggio 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota del 19 giugno 1987 prot. n. 21802/1227). ---------------------- ALLEGATO 1 "PROCEDURE, ADEMPIMENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITA'" PROGRAMMA 1987 a) gli ambiti di intervento prioritario sono: a 1) approvvigionamento idrico; a 2) fognatura e depurazione; b) i criteri di ammissibilita' dei progetti da ammettere ai contributi sono: b 1) che si tratti di progetti esecutivi; b 2) che sia compilato in ogni parte l'apposito modello tipo di domanda approvato dalla giunta regionale; b 3) che siano coerenti con la programmazione regionale di settore e sovracomunale; b 4) che sia allegata una dichiarazione del sindaco e/o presidente dell'ente proponente attestante di essere a conoscenza che l'eventuale inserimento nel programma regionale comportera' un contributo, in conto capitale da parte della Regione, minimo del 5% dell'importo complessivo del progetto, unicamente nel caso in cui la richiesta di finanziamento sia accolta dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 1987; b 5) che abbiano una spesa ritenuta ammissibile non inferiore a 100 milioni di lire per l'approvvigionamento idrico e 500 milioni di lire per le fognature e depurazione; b 6) che siano corredati da una deliberazione in copia conforme all'originale da cui risulti la volonta' dell'ente di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti; b 7) che si riferiscano a progetti la cui fattibilita' sia contenuta nei 36 mesi; c) l'entita' del contributo e' stabilita nella misura minima del 5% con riferimento ai seguenti criteri: c 1) sulla base dell'importo complessivo del progetto se riferite a domande inoltrate da singoli comuni superiori a 5.000 abitanti, province, comunita' montane e consorzi di Enti locali; c 2) sulla base della differenza fra il mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato e l'importo complessivo di progetto se riferite a domande inoltrate da singoli comuni inferiori a 5.000 abitanti per la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico; d) gli adempimenti e i termini per la richiesta dei contributi stessi sono: d 1) presentazione delle istanze alla giunta regionale, province e consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi entro le ore 12 del 21 aprile 1987; e) le procedure, i tempi per la raccolta delle domande e loro trasmissione alla giunta regionale nonche' i tempi per la formazione del programma sono: e 1) trasmissione da parte delle province e dei consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi alla giunta regionale entro il 10 maggio 1987, di elenchi di opere per ambito in ordine di graduatoria con riferimento ai seguenti criteri di priorita': e 1.1) opere di approvvigionamento idrico relative alla realizzazione di nuovi pozzi resisi necessari in seguito a rilevamento documentato di inquinanti; relative alla realizzazione di reti distributrici nei comuni o parti di essi privi di tale servizio; e 1.2) opere di fognatura/depurazione relative a reti di fognatura che si allacciano a impianti di depurazione esistenti, in corso di esecuzione o comunque gia' finanziati; relative a lavori corrispondenti ai criteri indicati nel piano regionale di risanamento delle acque; relative a lavori localizzati in comuni i cui territori siano stati interamente vincolati con apposito decreto ministeriale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata e integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; e 2) la giunta regionale approva la delibera di cui all'art. 3 della presente legge entro il 31 maggio 1987; f) gli adempimenti e i termini a carico dei beneficiari sono: f 1) inoltrare alla Cassa depositi e prestiti e, per conoscenza alla giunta regionale, la richiesta di mutuo integrativo entro il 29 luglio 1987 a pena di decadenza dal contributo; f 2) far pervenire alla giunta regionale il certificato di consegna lavori e la delibera di assunzione del mutuo entro il 31 dicembre 1987. -------------------------- (Omissis).