Art. 2.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1.  Per le esigenze connesse all'attivazione dei servizi presso il
presidio di Bormio, nonche' per le altre esigenze di adeguamento  dei
servizi  sanitari,  della  U.S.S.L.  n.  24,  la  giunta regionale e'
autorizzata ad assegnare i finanziamenti, particolarmente  per  spese
di  adeguamento strutturale e tecnologico e del presidio, nonche' per
l'acquisizione  delle  necessarie  attrezzature  tecnico-scientifiche
fino ad un importo massimo di L. 5.000.000.000.
   2.  Alla  relativa spesa si fara' fronte ricorrendo alla quota del
Fondo sanitario nazionale, parte in conto  capitale,  assegnata  alla
regione  Lombardia  per  il  1987,  di  cui alla delibera CIPE del 12
febbraio 1987 e con imputazione della spesa ai capitoli del  bilancio
regionale  ove  verra'  appostato lo stanziamento corrispondente alla
quota predetta.
   3.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  altresi' ad adeguare i
finanziamenti  per  le  spese  correnti  per  l'anno  1987  dell'Ente
ospedaliero  di Bormio e Sondalo e dell'Ente responsabile dei servizi
di zona per l'ambito territoriale n. 24 di Bormio con le modalita'  e
i  criteri  di  cui  alla  legge  regionale 31 dicembre 1980, n. 106,
mediante  l'utilizzo  della  quota  del  fondo  sanitario   regionale
relativa all'anno 1987.