Art. 2. Disposizioni finanziarie 1. Per le esigenze connesse all'attivazione dei servizi presso il presidio di Bormio, nonche' per le altre esigenze di adeguamento dei servizi sanitari, della U.S.S.L. n. 24, la giunta regionale e' autorizzata ad assegnare i finanziamenti, particolarmente per spese di adeguamento strutturale e tecnologico e del presidio, nonche' per l'acquisizione delle necessarie attrezzature tecnico-scientifiche fino ad un importo massimo di L. 5.000.000.000. 2. Alla relativa spesa si fara' fronte ricorrendo alla quota del Fondo sanitario nazionale, parte in conto capitale, assegnata alla regione Lombardia per il 1987, di cui alla delibera CIPE del 12 febbraio 1987 e con imputazione della spesa ai capitoli del bilancio regionale ove verra' appostato lo stanziamento corrispondente alla quota predetta. 3. La giunta regionale e' autorizzata altresi' ad adeguare i finanziamenti per le spese correnti per l'anno 1987 dell'Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo e dell'Ente responsabile dei servizi di zona per l'ambito territoriale n. 24 di Bormio con le modalita' e i criteri di cui alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106, mediante l'utilizzo della quota del fondo sanitario regionale relativa all'anno 1987.