Art. 3. Clausola d'urgenza 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Milano, addi' 10 agosto 1987 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1987 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 agosto 1987 prot. n. 20802/1575).