Art. 3.
                          Clausola d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge  regionale  e' dichiarata urgente ai sensi
degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra  in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    Milano, addi' 10 agosto 1987
 
                               TABACCI
 
  (Approvata  dal consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1987
e vistata dal commissario del Governo con  nota  dell'8  agosto  1987
prot. n. 20802/1575).