(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 34
                         del 26 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  regione Liguria, ai fini dello sviluppo delle attivita' di
ricerca e di progettazione della programmazione  regionale,  finanzia
lo  svolgimento  di  studi  di  fattibilita'  e di progetti attinenti
l'assetto infrastrutturale del territorio, avuto particolare riguardo
alle  infrastrutture  di trasporto per la mobilita' delle merci e dei
passeggeri     e     per     l'intermodalita',     alla     logistica
dell'approvvigionamento energetico, e all'impiantistica ambientale.