(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 34 del 26 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La regione Liguria, ai fini dello sviluppo delle attivita' di ricerca e di progettazione della programmazione regionale, finanzia lo svolgimento di studi di fattibilita' e di progetti attinenti l'assetto infrastrutturale del territorio, avuto particolare riguardo alle infrastrutture di trasporto per la mobilita' delle merci e dei passeggeri e per l'intermodalita', alla logistica dell'approvvigionamento energetico, e all'impiantistica ambientale.