Art. 2.
                  Competenze della giunta regionale
 
   1.  Per le finalita' di cui all'art. 1 ed in relazione alla natura
ed alla complessita' degli studi e  dei  progetti  ivi  indicati,  la
giunta  regionale,  sentita  la commissione consiliare competente, e'
autorizzata a convenzionarsi con istituti scientifici e di ricerca ed
enti e societa' altamente specializzati.