Art. 2. Competenze della giunta regionale 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 ed in relazione alla natura ed alla complessita' degli studi e dei progetti ivi indicati, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e' autorizzata a convenzionarsi con istituti scientifici e di ricerca ed enti e societa' altamente specializzati.