Art. 3. Oneri finanziari 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzazione di quota pari a L. 800.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programi di sviluppo" iscritto al cap. 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986 e dotazione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, di L. 800.000.000 in termini di competenza, del cap. 0610 "Spese per studi e ricerche relative all'attuazione delle procedure di programmazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.