Art. 3.
                           Oneri finanziari
 
   1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
provvede mediante utilizzazione di quota pari  a  L.  800.000.000  in
termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in  corso  concernenti  spese
correnti  per  ulteriori  programi di sviluppo" iscritto al cap. 9020
dello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per  l'anno
finanziario  1986  e  dotazione,  ai  sensi  dell'art. 31 della legge
regionale 4 novembre 1977, n. 42, di L.  800.000.000  in  termini  di
competenza,  del  cap.  0610  "Spese  per  studi  e ricerche relative
all'attuazione delle procedure  di  programmazione"  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.