Art. 10. 1. Nel quinto comma dell'art. 18 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, sono soppresse le parole: "nonche' di quelle necessarie per il funzionamento della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale competente per territorio". 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 18 novembre 1987 MAGNANI