Art. 10.
 
   1.  Nel  quinto  comma dell'art. 18 della legge regionale 9 aprile
1985, n. 16, sono soppresse le parole: "nonche' di quelle  necessarie
per  il funzionamento della commissione tecnico-scientifica regionale
per l'ambiente naturale competente per territorio".
   1.  La  presente  legge  regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 18 novembre 1987
 
                               MAGNANI