Art. 2.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  16 della legge regionale 18 marzo
1985, n. 12, e' sostituito dal seguente:
   "Per  gli  ambiti  o  i  settori  nei  quali  si intendono attuare
iniziative di particolare rilevanza e in  ogni  altro  caso  previsto
dalla  presente  legge, il comitato di coordinamento predispone piani
di  intervento  finalizzati  in   particolare   alla   valorizzazione
dell'attivita' agricola e alla fruizione dell'ambiente".
   2.  Al  quarto  comma  dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo
1985, n. 12, dopo le  parole  "Giunta  regionale"  sono  aggiunte  le
parole  "sentita  la  commissione  tecnico-scientifica  regionale per
l'ambiente naturale".