Art. 4. 1. I commi quarto, quinto, ottavo dell'art. 20 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, sono abrogati. 2. Il comma sesto dell'art. 20 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, e' cosi' sostituito: "Alle riunioni della commissione e' invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente o dell'organismo preposto alla gestione o al coordinamento dell'area protetta, del parco o della riserva naturale di cui trattasi".