Art. 4.
 
   1.  I  commi  quarto,  quinto,  ottavo  dell'art.  20  della legge
regionale 18 marzo 1985, n. 12, sono abrogati.
   2.  Il  comma  sesto  dell'art.  20 della legge regionale 18 marzo
1985, n. 12, e' cosi' sostituito:
   "Alle  riunioni della commissione e' invitato a partecipare, senza
diritto  di  voto,  un  rappresentante  dell'ente  o   dell'organismo
preposto  alla  gestione  o  al coordinamento dell'area protetta, del
parco o della riserva naturale di cui trattasi".