Art. 6. 1. L'art. 22 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, e' sostituito dal seguente: "La commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale ha sede presso la Regione; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del servizio beni ambientali e naturali. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di oltre la meta' dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti".