Art. 6.
 
   1.  L'art.  22  della  legge  regionale  18  marzo 1985, n. 12, e'
sostituito dal seguente:
   "La   commissione  tecnico-scientifica  regionale  per  l'ambiente
naturale ha sede presso la Regione; le funzioni  di  segreteria  sono
svolte da un dipendente del servizio beni ambientali e naturali.
   Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di oltre
la meta' dei componenti.
   Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti".