Art. 7.
 
   1.  Il  secondo  comma dell'art. 26 della legge regionale 18 marzo
1985, n. 12, e' sostituito dal seguente:
   "L'art.  16  della  legge  regionale  24  novembre  1982,  n.  43,
istitutiva del Parco fluviale della Magra e' sostituito dal seguente:
   'Art. 16 - (Funzioni consultive). Ai fini dei piu' idonei supporti
tecnici il consorzio si avvale della commissione  tecnico-scientifica
regionale  per  l'ambiente  naturale,  con  i compiti stabiliti dallo
statuto'".