Art. 7. 1. Il secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, e' sostituito dal seguente: "L'art. 16 della legge regionale 24 novembre 1982, n. 43, istitutiva del Parco fluviale della Magra e' sostituito dal seguente: 'Art. 16 - (Funzioni consultive). Ai fini dei piu' idonei supporti tecnici il consorzio si avvale della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, con i compiti stabiliti dallo statuto'".