Art. 8. 1. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, istitutiva del sistema naturalistico ambientale del Monte Beigua e' sostituito dal seguente: "Per i compiti di cui alle lettere d), f), g), h), i) e l), il comitato di coordinamento si avvale della consulenza della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la quale si esprime, per quanto attiene ai punti f) e g), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende favorevole".