Art. 8.
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'art.  13 della legge regionale 9 aprile
1985, n. 16, istitutiva  del  sistema  naturalistico  ambientale  del
Monte Beigua e' sostituito dal seguente:
   "Per  i  compiti  di  cui alle lettere d), f), g), h), i) e l), il
comitato  di  coordinamento  si   avvale   della   consulenza   della
commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale, la
quale si esprime,  per  quanto  attiene  ai  punti  f)  e  g),  entro
quarantacinque  giorni  dal ricevimento della richiesta; decorso tale
termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende
favorevole".