Art. 9.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  15 della legge regionale 9 aprile
1985, n. 16, e' sostituito dal seguente:
   "Per  gli  ambiti  o  i  settori  nei  quali  si intendono attuare
iniziative di particolare rilevanza e in  ogni  caso  previsto  dalla
presente  legge,  il  comitato  di  coordinamento predispone piani di
intervento   finalizzati   in   particolare    alla    valorizzazione
dell'attivita' agricola e alla fruizione dell'ambiente".
   2.  Al  quarto  comma  dell'art. 15 della legge regionale 9 aprile
1985, n. 16, dopo le  parole  "giunta  regionale"  sono  aggiunte  le
parole  "sentita  la  commissione  tecnico-scientifica  regionale per
l'ambiente naturale".