Art. 9. 1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, e' sostituito dal seguente: "Per gli ambiti o i settori nei quali si intendono attuare iniziative di particolare rilevanza e in ogni caso previsto dalla presente legge, il comitato di coordinamento predispone piani di intervento finalizzati in particolare alla valorizzazione dell'attivita' agricola e alla fruizione dell'ambiente". 2. Al quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, dopo le parole "giunta regionale" sono aggiunte le parole "sentita la commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale".