(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3
                         del 7 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi dell'art. 70, quinto comma, della legge regionale 30
aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, per l'anno 1988 e per un  periodo
massimo  di tre mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base
del bilancio per l'anno 1987, limitatamente ad  un  dodicesimo  dello
stanziamento  di  ciascun  capitolo  dello  stato di previsione della
spesa del detto bilancio.
   2.  Il  detto  limite  puo'  essere  superato unicamente quando si
tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla  legge  e
non  siano  suscettibili  di  impegno  o  di  pagamento frazionato in
dodicesimi.