(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 3 del 7 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 70, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, per l'anno 1988 e per un periodo massimo di tre mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1987, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. 2. Il detto limite puo' essere superato unicamente quando si tratti di spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.