Art. 2.
 
   1.  La  lettera  h)  del  primo  comma  dell'art.  11  della legge
regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' soppressa.
   2.  Il  sesto  comma  dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio
1986, n. 16, e' sostituito dal seguente:
   "6.  La  commissione  e' nominata, sulla base delle designazioni e
delle revoche di  cui  ai  commi  precedenti,  dal  presidente  della
provincia  o  del comitato circondariale di Rimini, il quale provvede
altresi' alle eventuali sostituzioni. La  commissione,  che  dura  in
carica  quattro  anni, puo' avvalersi della consulenza di studiosi ed
esperti della distribuzione.".
   3.  All'art.  11  della  legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e'
aggiunto il seguente comma:
   "10. Ai componenti la commissione spettano i gettoni di presenza e
i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.".