Art. 2. 1. La lettera h) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' soppressa. 2. Il sesto comma dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' sostituito dal seguente: "6. La commissione e' nominata, sulla base delle designazioni e delle revoche di cui ai commi precedenti, dal presidente della provincia o del comitato circondariale di Rimini, il quale provvede altresi' alle eventuali sostituzioni. La commissione, che dura in carica quattro anni, puo' avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti della distribuzione.". 3. All'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' aggiunto il seguente comma: "10. Ai componenti la commissione spettano i gettoni di presenza e i rimborsi spese previsti dalle leggi regionali vigenti.".