Art. 3. 1. La lettera h) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' sostituita dalla seguente: " h) due rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella rete distributiva regionale, designati rispettivamente dall'ENI e dall'Unione petrolifera.". 2. Il terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' sostituito dal seguente: "3. La commissione e' nominata, sulla base delle designazioni e delle revoche di cui ai commi precedenti, dal presidente della giunta regionale e dura in carica 4 anni. Puo' avvalersi della consulenza di studiosi ed esperti in materia di distribuzione di carburanti.".