Art. 3.
 
   1.  La  lettera  h)  del  primo  comma  dell'art.  13  della legge
regionale 17 maggio 1986, n. 16, e' sostituita dalla seguente:
   " h) due rappresentanti delle compagnie petrolifere operanti nella
rete distributiva regionale,  designati  rispettivamente  dall'ENI  e
dall'Unione petrolifera.".
   2.  Il  terzo  comma  dell'art. 13 della legge regionale 17 maggio
1986, n. 16, e' sostituito dal seguente:
   "3.  La  commissione  e' nominata, sulla base delle designazioni e
delle revoche di cui ai commi precedenti, dal presidente della giunta
regionale e dura in carica 4 anni. Puo' avvalersi della consulenza di
studiosi ed esperti in materia di distribuzione di carburanti.".