Art. 4. 1. La presente legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello statuto regionale dell'Emilia-Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 21 dicembre 1987 GUERZONI