Art. 4.
 
   1.  La  presente  legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli
effetti dell'art. 44 dello statuto regionale  dell'Emilia-Romagna  ed
entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 21 dicembre 1987
 
                               GUERZONI