Art. 2. Rete di rilevamento 1. Allo scopo di controllare la situazione ambientale, segnalando eventuali fenomeni di inquinamento, viene predisposto, in via permanente, un sistema automatico di verifica dei livelli di inquinamento ambientale. 2. Il sistema di prelievo di campioni, di rilevamento e acquisizione dei dati e' organizzato in stazioni distribuite in localita' significative del territorio regionale.