Art. 2.
                         Rete di rilevamento
 
   1.  Allo scopo di controllare la situazione ambientale, segnalando
eventuali  fenomeni  di  inquinamento,  viene  predisposto,  in   via
permanente,   un  sistema  automatico  di  verifica  dei  livelli  di
inquinamento ambientale.
   2.   Il   sistema  di  prelievo  di  campioni,  di  rilevamento  e
acquisizione dei dati  e'  organizzato  in  stazioni  distribuite  in
localita' significative del territorio regionale.