Art. 3.
                          Trasmissione dati
 
   1.    I   dati   rilevati   dalle   unita'   periferiche   vengono
automaticamente e periodicamente trasmessi a mezzo vettori  radio  ad
una unita' centrale ove sono raccolti, elaborati ed archiviati.
   2.  I dati ricevuti sono messi a disposizione principalmente degli
enti o organismi interessati ed in particolare:  del  laboratorio  di
analisi  dell'Unita'  sanitaria  locale,  del  servizio  selvicoltura
difesa  e  gestione   del   patrimonio   forestale   e   dell'ufficio
metereologico regionale.
   3.  I  dati  rilevati  dalle  stazioni  saranno  oggetto,  ai fini
statistici di periodiche pubblicazioni ed i tabulati saranno  inviati
agli organismi maggiormente interessati.