Art. 3. Trasmissione dati 1. I dati rilevati dalle unita' periferiche vengono automaticamente e periodicamente trasmessi a mezzo vettori radio ad una unita' centrale ove sono raccolti, elaborati ed archiviati. 2. I dati ricevuti sono messi a disposizione principalmente degli enti o organismi interessati ed in particolare: del laboratorio di analisi dell'Unita' sanitaria locale, del servizio selvicoltura difesa e gestione del patrimonio forestale e dell'ufficio metereologico regionale. 3. I dati rilevati dalle stazioni saranno oggetto, ai fini statistici di periodiche pubblicazioni ed i tabulati saranno inviati agli organismi maggiormente interessati.