Art. 3. Arrotondamento degli importi 1. Gli importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinare in relazione a quantita' variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 7 novembre 1987 BARTOLINI ----- La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 settembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1987.