Art. 3.
 
                     Arrotondamento degli importi
   1.  Gli  importi derivanti dagli aumenti suddetti sono arrotondati
alle cinquecento lire superiori, ad eccezione di  quelli  relativi  a
tasse e contributi da determinare in relazione a quantita' variabili,
per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o  del
contributo.
 
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
 
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 7 novembre 1987
 
                              BARTOLINI
 
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  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29
settembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il
2 novembre 1987.