Art. 2. 1. L'onere di L. 250.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno 1987, fara' carico sul bilancio di previsione del corrente anno al capitolo che viene istituito con la variazione di cui al successivo art. 3. 2. L'onere per gli anni successivi sara' stabilito con le singole leggi sul bilancio.