Art. 2.
 
   1.  L'onere  di  L. 250.000.000 derivante dalla presente legge per
l'anno 1987, fara' carico sul bilancio  di  previsione  del  corrente
anno  al  capitolo  che  viene  istituito con la variazione di cui al
successivo art. 3.
   2.  L'onere per gli anni successivi sara' stabilito con le singole
leggi sul bilancio.