Art. 2. 1. L'art. 2 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Minerali, fossili, grotte ed ambienti carsici). Ai fini della presente legge sono considerati 'minerali' i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici ed aventi ben definite proprieta' chimiche, fisiche e cristallografiche. Sono considerati 'fossili' tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore alla presente e che si rinvengono nelle rocce. Le grotte e gli ambienti carsici sono altresi' considerati patrimonio speleologico della provincia".