Art. 2.
 
   1.  L'art.  2  della  legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  2.  -  (Minerali,  fossili, grotte ed ambienti carsici). Ai
fini  della  presente  legge  sono  considerati  'minerali'  i  corpi
omogenei  presenti  nelle  rocce, originati da processi inorganici ed
aventi ben definite proprieta' chimiche, fisiche e cristallografiche.
   Sono  considerati 'fossili' tutti i resti e le tracce di organismi
animali e vegetali vissuti in epoca anteriore alla presente e che  si
rinvengono nelle rocce.
   Le  grotte  e  gli  ambienti  carsici  sono  altresi'  considerati
patrimonio speleologico della provincia".